Tra i servizi maggiormente accreditati (ai fini del collaudo delle strutture) vi sono le Prove di carico, necessarie per verificare la corrispondenza tra il comportamento teorico e reale delle strutture.
Secondo le Norme tecniche per le Costruzioni (D.M. del 14 gennaio 2008- NTC 2008) e relativo aggiornamento D.M. del 17 gennaio 2018 (NTC 2018 ) consultabile sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018 – Suppl. Ordinario n. 8, le costruzioni nuove non possono essere messe in esercizio prima dell’esecuzione delle opportune prove di carico con annesso collaudo statico che ne consegue (CAP. 9 della suddetta G.U.).
La valutazione riguardante la sicurezza delle costruzioni esistenti (CAP. 2 della suddetta G.U.) va effettuata mediante l’impiego delle prove di carico, a seconda che si abbia a che fare con determinate condizioni come: la riduzione della capacità di resistenza a causa di eventi eccezionali (sisma, incendio, esplosione etc.); la presenza di comprovati errori di progettazione oppure vizi o difetti di costruzione a seguito di interventi edilizi; cambi di destinazione d’uso inopportuni e privi di preventivo controllo di progetto. In uno dei suddetti casi le prove di carico verranno eseguite sia sugli elementi orizzontali (come solai, travi, mensole), che sugli elementi strutturali inclinati (come coperture a falde, scale, etc.).
Le prove di carico possono essere effettuate o con carichi distribuiti (mediante serbatoi ad acqua o zavorre di vario tipo) o con carichi concentrati (mediante cilindri oleodinamici o serbatoi pensili). Oltre ad eventuali richieste del Committente, la scelta può dipendere da diversi fattori, come: l’entità e la natura del carico di prova, la conformazione della struttura da esaminare, il numero di cicli di carico da effettuare, etc.
Indagini Strutturali srl integra le prove di carico statiche (qualora necessario o richiesto) con le prove di carico dinamiche, rispondendo in tale maniera ad uno dei requisiti delle vigenti Normative tecniche per le costruzioni D.M. del 17 gennaio 2018 (NTC 2018). Infatti, in esso, viene indicata l’esecuzione delle classiche prove di carico statiche (nel caso di strutture “ordinarie”), mentre ne richiede esplicitamente l’esecuzione congiunta (prova di carico statica + prova di carico dinamica) nel caso di opere di particolare importanza (come ad esempio ponti e viadotti).
La prova di carico ha come obiettivo il confronto tra le frecce teoriche e quelle sperimentali ed è utile per valutare l’aspetto deformativo degli elementi strutturali, come previsto dalla suddetta Normativa NTC 2018.
L’esito della prova di carico viene valutato secondo dei criteri precisi come: la crescita delle possibili deformazioni che deve essere proporzionale ai carichi applicati; la deformazione residua che, rispetto a quella massima, deve essere adeguatamente contenuta; la deformazione elastica rilevata che deve risultare inferiore a quella calcolata teoricamente; il fatto che non si debbano manifestare danni e/o dissesti di alcun tipo in conseguenza della prova di carico.
Come già detto, gli elementi strutturali da sottoporre alle prove di carico possono essere orizzontali (travi, solai, mensole, etc.), verticali (pilastri, parapetti, etc.) e obliqui (coperture industriali, falde, etc.).
La metodologia da utilizzare per l’impiego delle prove di carico (con carichi distribuiti o con carichi concentrati) è differente in misura delle condizioni al contorno in cui si colloca la struttura stessa; in ogni caso vanno rispettati i tempi di permanenza (che dipendono dal tipo di metodologia prescelta) necessari per una corretta esecuzione di ciascuna prova di carico.
Le prove di carico con carichi distribuiti si eseguono, nella maggior parte dei casi, con serbatoi riempiti ad acqua che richiedono un tempo di carico-scarico mai inferiore a diverse ore consecutive (4-5 ore circa), risultando particolarmente onerose.
Le prove di carico con carichi concentrati sono realizzate con cilindri oleodinamici mediante diversi cicli di carico e scarico. Queste, nonostante risultino più precise delle precedenti, richiedono minor tempo d’esecuzione.